Legislazione

D.L. 15 aprile 1994

DECRETO 15 aprile 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1994, Serie generale, n°124)

Contrassegno di cui dovranno essere muniti i veicoli delle associazioni di volontariato ai fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale.

 

IL MINISTRO DEL TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n 360;
visto l'art. 373 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, cosi come modificato dall'art. 1 del decreto le Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 575;

decreta

Art. 1. Ai fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, previsto dall'art. 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, e successive modifiche, i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro dovranno essere muniti di un contrassegno conforme a quello previsto nella figura allegata al presente decreto e che dovrà essere esposto in modo visibile nella parte anteriore del veicolo.
Tale contrassegno dovrà recare impresso nella parte superiore l'anno di validità nella parte inferiore la targa del veicolo e sarà prodotto a cura delle associazioni medesime.

Art.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

Il Ministro dei Lavori Pubblici
MERLONI

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