Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come
modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive
integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;
Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469,
recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'art. 18 della legge
10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
della amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996
recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti sportivi», come modificato e integrato dal decreto del
Ministro dell'interno 6 marzo 2001;
Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i
disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive,
segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio
2005;
Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente
un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra
Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i
disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione
internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del
24 gennaio 2002;
Viste le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della
licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
Rilevata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni al
predetto decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per
la realizzazione nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e
servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attivita'
sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi
con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano
competizioni relative al gioco del calcio;
Ravvisata l'opportunita' di emanare un testo coordinato delle norme
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, per gli
aspetti di prevenzione degli incendi;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni
1. Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante
«Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi», sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli
articoli seguenti.
Art. 2.
Modifiche dell'art. 2
1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) tra le definizioni di «Complesso sportivo» e di «Area di
servizio annessa» e' inserita la seguente: «Complesso sportivo
multifunzionale»: «Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad
altre attivita', diverse da quella sportiva, caratterizzato da
organicita' funzionale, strutturale ed impiantistica»;
b) la definizione di «Area di servizio esterna» e' sostituita
dalla seguente: «Area pubblica o aperta al pubblico, che puo' essere
annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo
mediante recinzione fissa o mobile.».
Art. 3.
Modifica dell'art. 3
1. All'art. 3, comma primo, dopo il punto 6) e' aggiunto il
seguente: «7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con
riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonche' alla presente regola
tecnica».
Art. 4.
Modifiche dell'art. 4
1. All'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma terzo, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le
seguenti parole: «, avere visibilita' sullo spazio riservato agli
spettatori e sullo spazio di attivita' sportiva, in modo che sia
possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle
manifestazioni.».
2. Dopo il comma ottavo dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
«Nei complessi sportivi multifunzionali e' consentita anche
l'ubicazione delle attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell'interno
16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli impianti che
all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni
stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di
seguito indicate:
a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere
protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di
fumo, nonche' dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30
della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde
evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;
b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere
limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente;
c) le superfici di aerazione naturale delle attivita' diverse da
quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone
e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano
determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso
sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potra'
procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di
estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche
idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:
1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3
ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9
ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto
di rivelazione di fumo, nonche' a dispositivo di azionamento manuale;
2) resistenza al fuoco della componentistica e delle
alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;
3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa
rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco
non inferiore a REI 120;
4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di
rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;
5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di
mancanza dell'energia elettrica ordinaria;
6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area
esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il
pubblico;
d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i
servizi relativi ad ogni attivita' devono essere, in caso di
concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro
funzionalmente indipendenti e separati.».
Art. 5.
Modifica dell'art. 5
1. L'art. 5, comma primo, terzo periodo, e' sostituito dal
seguente:
«La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata
almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire
agevolmente il deflusso in sicurezza, nonche' avere varchi di
larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto
conto delle diverse capacita' di deflusso tra le uscite sulla
delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le
caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma
UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti
sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.».
Art. 6.
Sistemi di separazione
1. Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona
attivita' sportiva). - 1. La separazione tra la zona spettatori e la
zona attivita' sportiva e' realizzata dalle societa' utilizzatrici
dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:
a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10,
misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o
equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a
superficie piana, di profondita' non minore di 2,50 metri rispetto al
piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri.
Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo
spazio di attivita' sportiva da idonei parapetti aventi altezza non
minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di
caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro,
tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attivita'
sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da
un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di
riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o
equivalenti.
2. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito
di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a
consentire la visione della zona di attivita' sportiva, conformi alle
norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione
fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano
di imposta. L'elevazione dei separatori e' realizzata mediante guide
o altri accorgimenti costruttivi, ed e' stabilita di volta in volta
dal questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo
svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo
operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono
essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al
comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della
valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni
sportive, rilevato dal questore della provincia, puo' essere disposta
la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma
1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.
4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti puo' essere
disposta la perimetrazione della zona di attivita' sportiva mediante
il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione
dagli organizzatori, in ragione di venti unita' ogni diecimila
spettatori e comunque non meno di trenta unita'. Detto personale deve
indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante
osservazione la zona riservata agli spettatori.
5. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di
attivita' sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle
federazioni sportive nazionali.».
Art. 7.
Modifica dell'art. 7
1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle
due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori
superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori
superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori
suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti,
con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e
separate. La capienza di ciascun settore non puo' essere superiore a
10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al
chiuso.
2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati
sistemi di separazione idonei a:
a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano
in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore
all'altro;
b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione
all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo
restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie
d'uscita.
3. La finalita' di cui alla lettera a) deve essere perseguita
mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in
materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI
10121-2 o equivalenti.
La finalita' di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante
sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche
degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle
misure di seguito riportate o in una loro combinazione:
a) istallazione di elementi di separazione in materiale
incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma
UNI 10121-2 o equivalenti;
b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di
stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale
addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione
degli spettatori, posto a disposizione dalle societa' organizzatrici
della manifestazione sportiva.
4. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti
del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore
deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita
indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza
conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla
direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in
piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.
5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente
decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non e'
necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale
suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di
pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con
l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente
articolo».
Art. 8.
Aree di sicurezza e varchi
1. Dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Aree di sicurezza e varchi). - 1. Nel rispetto del
dimensionamento e della finalita' delle vie di uscita, oltre a quanto
previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della societa'
utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello
stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i
titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, cosi'
strutturate:
a) «area di massima sicurezza», comprende l'impianto sportivo e
l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso
all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di
separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI
10121-2 o equivalenti;
b) «area riservata», realizzata nell'ambito dell'area di servizio
esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente
recintata, all'interno della quale e' consentito l'accesso
esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovra' essere
delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale
incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; e'
ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale
incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie
all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in
settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra
ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita
dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente,
delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale
incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione
dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla
capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di
almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il
completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un
arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio
della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari
all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della
regolarita' del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono
essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili
dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di
accesso all'impianto.
3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere
dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni
nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di
ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonche' di
tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola
persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da
attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarita' del
titolo di accesso.
4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona
tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in
modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche
organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un
titolo valido.
5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono
essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui
all'art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate
fuori dell'area riservata.
6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi
2, 3, 4 e 5 e' comunque sottoposto alla preventiva approvazione del
questore della provincia.».
Art. 9.
Modifiche dell'art. 12
1. L'art. 12, comma secondo, e' modificato come segue:
«Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di
attivita' sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle
normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la
distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono
rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli
impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacita'
di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata
ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di
pubblico spettacolo.».
Art. 10.
Modifiche dell'art. 18
1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
il comma primo e' sostituito dal seguente: «Negli impianti con
capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso,
in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un
impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale
appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona
spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei
relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto
locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da
cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta
della zona di attivita' sportiva e della zona spettatori.».
2. Dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente:
«L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere
conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e
dell'innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in
attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.».
Art. 11.
Modifica dell'art. 19
1. L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio). 1. I criteri in
base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza
antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali
di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi
di lavoro».
2. Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la
societa' utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai
10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono
rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di
sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi
di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente
durante l'esercizio dell'attivita' sportiva e nelle fasi di afflusso
e di deflusso degli spettatori.
3. I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione
della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano
finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al
rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di
esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di
emergenza.
4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche
prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo e deve:
a) disciplinare le attivita' di controllo per prevenire gli
incendi;
b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto
alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi
antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti
sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei
dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
e) garantire la perfetta fruibilita' e funzionalita' delle vie di
esodo;
f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli
impianti antincendio;
g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilita' delle
strutture fisse o mobili della zona di attivita' sportiva e della
zona spettatori;
h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
i) contenere l'indicazione delle modalita' per fornire assistenza
e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al
soccorso in caso di emergenza;
l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici
ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi
all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di
sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di
controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della
limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attivita'
ove tale limitazione e' imposta. In tale registro devono essere
annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto
alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente
aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la
individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei
posti di pronto soccorso, nonche' dei mezzi e impianti antincendio.
Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere
esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento
del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria
generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
a) delle scale e delle vie di esodo;
b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del
gas e dell'elettricita';
d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio
speciale;
g) degli spazi calmi.
6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria
d'orientamento, in prossimita' delle vie di esodo. La posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
In prossimita' dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori,
precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il
comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere
accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni
rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare
l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle
prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri
innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un
piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:
a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla
gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle
relative funzioni;
b) le modalita' delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il
personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonche' quelle
previste per il responsabile interno della sicurezza ed i
rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli
enti di soccorso sanitario;
c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in
caso di emergenza;
d) le procedure per l'esodo del pubblico.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni
utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali
diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.
8. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare
in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito
centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei
locali di cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma
terzo, lettera a).
Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e
10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze
deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento
antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero.
Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e
trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su
tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonche' di impianto di
diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la
possibilita' di diffondere comunicati per il pubblico.
Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati
ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei
rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli
enti di soccorso sanitario.
All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo
devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione
degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio,
nonche' quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle
emergenze.
All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere
custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti
l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di
estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali
degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto,
il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri
telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione
necessaria.
Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato
durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale
all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile
della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze
dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.
Art. 12.
Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi
multifunzionali
1. Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi
sportivi multifunzionali). - 1. I complessi sportivi multifunzionali
hanno l'obbligo di istituire l'unita' gestionale, cui compete il
coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della
sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare,
responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero
complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al
presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.
3. Il titolare esercita anche attivita' di coordinamento dei
responsabili di altre specifiche attivita' all'interno dello stesso
complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze
gestionali ed organizzative specifiche delle singole attivita'.
4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai
titolari di attivita' diverse. In tal caso dovranno essere
formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da
prodursi ai competenti organi di vigilanza.
5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti
gestionali previsti dal presente articolo, puo' avvalersi di una
persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto
preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante
l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e
deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della
sicurezza.
6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve
essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attivita'
del piano stesso, in modo da garantire l'organicita' degli
adempimenti e delle procedure.
7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere
predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole
configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.».
Art. 13.
Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica
1. Dopo l'art. 19-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-ter (Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica
all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio). -
1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si
disputino incontri di calcio, e' istituito il Gruppo operativo
sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario
di Polizia designato dal questore e composto:
a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di
sicurezza dell'impianto della societa' sportiva;
c) da un rappresentante del Servizio sanitario;
d) da un rappresentante dei Vigili urbani;
e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed
impiantistico all'interno dello stadio;
f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza e' ritenuta
necessaria.
2. Il G.O.S., che si riunira' periodicamente per gli aspetti di
carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri,
avra' cura di:
a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative
dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al
mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla societa'
utilizzatrice;
c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti
situazioni di criticita', fatte salve le direttive in materia di
ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.
3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare
svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti
ove si disputino incontri di calcio, a cura della societa'
utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso,
devono essere previsti:
a) un locale con visibilita' sullo spazio riservato agli
spettatori e sullo spazio di attivita' sportiva, che dovra' ospitare
il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni
calcistiche, coordinato dall'ufficiale di P.S. designato con
ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il rappresentante
dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai
rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;
b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un
posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli
adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone
fermate o arrestate;
c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori
(cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza
del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovra' riguardare le
modalita' di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla
disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico,
nonche' gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli
spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comportera':
1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la
conseguente espulsione del contravventore;
2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo
competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle
prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali
avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica
esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla
manifestazione.».
Art. 14.
Gestione dell'impianto sportivo
1. Dopo l'art. 19-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-quater (Gestione dell'impianto sportivo). - 1. Al fine di
garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto,
degli obblighi e dei divieti previsti, le societa' utilizzatrici
degli impianti, avranno cura di:
a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati
dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e
dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica
incolumita', nonche' dei soggetti addetti ai servizi connessi e
provvedere al loro reclutamento;
b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e
l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumita'
prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone
i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.
2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumita'
impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione
sportiva non potra' essere inferiore comunque ad 1 ogni 250
spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20
addetti.
3. Le attivita' di tali addetti dovranno svolgersi in stretto
raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere
tempestivamente informate di ogni problematica che puo' avere
riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di
ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed
occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo
interno.».
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a
decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.
2. Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto
puo' autorizzare proroghe del termine di cui al comma 1 per un
periodo non superiore a sei mesi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, unitamente al testo del decreto del
Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996, coordinato con le
modifiche e le integrazioni.
Roma, 6 giugno 2005
Il Ministro: Pisanu
Avvertenza:
Il testo del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996,
concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio
degli impianti sportivi», coordinato con le modifiche e le
integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 6 giugno 2005,
pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale, sara' riportato sul
Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno e sulle riviste:
«Rivista di Polizia», «Polizia Moderna» e «Obiettivo Sicurezza»,
nonche' sui seguenti siti web: «www.interno.it»,
«www.Poliziadistato.it» e «www.vigilfuoco.it».