Legislazione

D.P.C.M. 11 ottobre 2002

DPCM 11 ottobre 2002

Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, e, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera i), che include tra le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le organizzazioni di volontariato;
Visto l'art. 18, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, tra l'altro, assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali e catastrofi;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Ritenuta l'opportunità di dotare il Dipartimento della protezione civile di un nuovo emblema, che consenta il riconoscimento del personale, sia appartenente alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che facente parte di organizzazioni private, impegnato in attività di previsione, prevenzione e soccorso, svolta per conto e nell'interesse della protezione civile;

DECRETA:

Art. 1.
1. L'emblema del Dipartimento della protezione civile e' costituito da tre moduli uniti, con angolo di rotazione di 120o, che formano un triangolo, con le punte arrotondate; i moduli sono, rispettivamente, di colore verde, bianco e rosso, con contorno di colore grigio, e sono inseriti in un ipotetico cerchio costituito dalla scritta "Protezione Civile Nazionale", di colore grigio.
2. Le dimensioni dell'emblema possono variare; devono però essere rispettate, fra le varie parti che lo compongono, le proporzioni e le modalità indicate nel modello rappresentato nell'allegato del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.
1. Le associazioni di volontariato, per fregiarsi dell'emblema rappresentativo di cui all'art. 1, devono essere inserite negli apposti elenchi o registri, regionali o nazionali, delle associazioni di volontariato di protezione civile, che prevedano quale requisito per l'iscrizione la verifica dell'idoneità tecnico-operativa.

Art. 3.
1. Il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 25 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 18 luglio 1985, e' soppresso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2002

p. Il Presidente: Letta