Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto 7 settembre 2001, n.343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n.401, in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza,d'intesa con le Regioni e gli Enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, recante l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale;
Visto il progetto per la realizzazione dei centri funzionali approvato nella seduta del 15 gennaio 2002 dal Comitato tecnico di cui alla legge 1998, n. 267 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamato, nonche' quanto stabilito in merito dall'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, cosi' come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3260 del 27 dicembre 2002;
Vista la circolare 7 agosto 2003 del Dipartimento della protezione civile indirizzata alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Province ed agli Uffici territoriali di Governo, che evidenzia la necessita' di una cura continua ed adeguata dei corsi d'acqua, al fine di garantirne il regolare scorrimento per il migliore deflusso delle acque, soprattutto in occasione del verificarsi di eventi meteorologici intensi e che, inoltre, indica come fondamentali la sorveglianza e la manutenzione ordinaria degli argini e delle infrastrutture che potrebbero influire sul deflusso delle acque durante un evento di piena;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), all'UPI (Unione Province d'Italia), all'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani), contenente gli "Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici", in cui vengono evidenziate le problematiche urgenti da affrontare ed individuate le iniziative da porre in essere per ridurre il rischio per la popolazione legato agli eventi idrogeologici;
Considerata l'urgenza di individuare le autorita' competenti ed i soggetti responsabili, a livello statale e regionale, dell'allertamento nelle diverse fasi del sistema di protezione civile in previsione oppure in caso di eventi della medesima natura che determinino situazioni di rischio per la popolazione ed i beni;
Considerata, inoltre, la necessita' di identificare i soggetti istituzionali e gli organi territoriali che devono essere coinvolti nelle attivita' di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonche' i legami funzionali tra i citati soggetti per affiancare le autorita' di protezione civile;
Considerata, altresi', l'urgenza e la necessita' di chiarire e disciplinare, nell'ambito del quadro legislativo vigente, i rapporti tra i soggetti e le attivita' in materia di difesa del suolo e di protezione civile;
Ritenuto di dover disciplinare i rapporti funzionali e di collaborazione tra il sistema di protezione civile statale e regionale e gli altri soggetti istituzionali preposti;
Ritenuto, inoltre, di dover definire gli strumenti e le modalita' per regolare il flusso delle informazioni relative al manifestarsi ed all'evolversi dei rischi idrogeologici ed idraulici conseguenti ad eventi meteoidrogeologici particolarmente intensi che possono costituire elemento di pericolosita' per la popolazione ed i beni;
Acquisita l'intesa con le Regioni e le Province Autonome nella riunione dell'8 gennaio 2004;
A d o t t a
i seguenti indirizzi operativi
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.
1. Finalita' e compiti generali
Il presente atto ha lo scopo di:
- individuare le autorita' a cui compete la decisione e la responsabilita' di allertare il sistema della protezione civile ai diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse fasi dell'eventuale manifestarsi, nonche' del manifestarsi, di calamita', catastrofi e altri eventi che possano determinare o che determinino situazioni di rischio;
- definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attivita' di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonche' i loro legami funzionali ed organizzativi al fine di sostenere le autorita' di protezione civile, sia in tale decisione ed assunzione di responsabilita' che nella organizzazione ed attuazione di adeguate azioni di contrasto del rischio stesso;
- stabilire gli strumenti e le modalita' con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico, legate al manifestarsi di eventi meteoidrologici particolarmente intensi tali da generare nelle diverse aree del Paese situazioni di dissesto per il territorio, nonche' di pericolosita' per la popolazione, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorita', ai soggetti istituzionali ed agli organi territoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attivita' di protezione civile;
- sancire i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorita', i soggetti istituzionali ed gli organi territoriali, preposti, ancorche' con altre finalita' e strumenti, ma comunque ordinariamente, alla valutazione e mitigazione del rischio in materia;
- organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito, ferme restando le prerogative in materia di legislazione concorrente e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto ordinario e quelle autonome a statuto speciale. Al governo del sistema di allerta nazionale distribuito concorrono responsabilmente:
- la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della protezione civile;
- le Presidenze delle Giunte regionali, attraverso soggetti e strutture a tal fine individuati e/o delegati, in attuazione di quanto specificato dalla circolare del 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114 e di quanto previsto dalla legge 183/1989 e successive modificazioni, dalla legge n. 225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge n. 401/2001 e dalle normative regionali di riferimento.
La gestione del sistema di allerta nazionale e' assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonche' le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete, cosi' come stabilito dall'ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001, e cosi' come modificata dall'ordinanza n. 3260 del 27 dicembre 2002, e realizzata secondo il progetto approvato, nella seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato tecnico di cui alla legge n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998.
Le Province autonome aderiscono alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, tramite apposita convenzione da stipulare con il Dipartimento della protezione civile ferme restando le competenze riconosciute alle stesse dallo Statuto di cui al DPR del 31 agosto 1971, n. 670.
L'architettura istituzionale, il quadro dei compiti e delle funzioni, nonche' le modalita' di gestione, interscambio e condivisione delle informazioni previste nell'ambito del progetto citato in precedenza e tese al governo non solo della rete dei Centri Funzionali ma del sistema della protezione civile nazionale, statale e regionale, da parte delle Autorita' competenti, sono da intendersi modificate ed integrate ai sensi del presente atto; il che vale anche per i contenuti del programma richiamato dal DPCM 15/12/1998.
Ciascuna Regione avra' quindi cura di indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalita' di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, della legge n. 401/2001 e della normativa regionale in materia di protezione civile, nonche' secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di massima per la pianificazione d'emergenza gia' emanati dal Dipartimento della protezione civile. A tal fine il sistema di allerta nazionale prevede: una fase previsionale costituita dalla valutazione, sostenuta da una adeguata modellistica numerica, della situazione meteorologica, nivologica, idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonche' degli effetti che tale situazione puo' determinare sull'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente; una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in: i) osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, dell'evento meteoidrologico ed idrogeologico in atto, ii) previsione a breve dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico e/o modelli afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in tempo reale.
Le precedenti fasi attivano:
la fase di prevenzione del rischio, attraverso sia azioni, anche di contrasto dell'evento, incluse nei Programmi regionali di previsione e prevenzione, che interventi urgenti anche di natura tecnica, cosi' come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998;
le diverse fasi della gestione dell'emergenza, in attuazione dei Piani d'emergenza regionali, provinciali e comunali, redatti sulla base di indirizzi regionali, relativi anche all'organizzazione funzionale degli stessi interventi urgenti.
I Programmi regionali di previsione e prevenzione, oltre a recepire le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza, devono altresi' promuovere l'organizzazione funzionale ed operativa del servizio di piena e di pronto intervento idraulico, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei presidi territoriali, cosi' come stabilito dal presente atto.
Tuttavia, qualora tale organizzazione sia stata gia' in tal senso predisposta ed adottata dalle Regioni, essa dovra' essere recepita nei Programmi regionali di previsione e prevenzione e adeguatamente armonizzata con l'organizzazione dei presidi territoriali stessi.
I Piani d'emergenza devono quindi collegarsi organicamente e funzionalmente ai Programmi di previsione e prevenzione, individuando, tra l'altro e se del caso, le procedure per l'azione dei presidi territoriali anche a scala comunale.
Altresi' i Piani d'emergenza regionali e/o provinciali devono contemplare o recepire i Piani di emergenza relativi alle dighe, predisposti anche ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267.
Ai fini di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento dei compiti e delle funzioni indirizzati e coordinati dal presente atto, l'attivita' tecnico-operativa del Dipartimento, i Programmi regionali di previsione e prevenzione, nonche' i Piani provinciali e comunali di emergenza devono garantire l'unitaria considerazione delle problematiche, degli interventi e delle attivita' afferenti a ciascun bacino idrografico, cosi' come definito anche ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 183/1989.
Assunto che le Regioni, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorita' di bacino agiscano ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della predetta legge, cioe' "secondo criteri, metodi e standards, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici, comunque competenti, al fine di garantire omogeneita' di condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni", dovra' altresi' essere garantito un efficace e proficuo coordinamento tra le attivita' di protezione civile nel tempo reale e quelle di pianificazione e prevenzione nel tempo differito.
A tal fine si puo' definire:
- il tempo reale come quel periodo misurabile ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e determinarsi l'efficacia dell'azione urgente e generalmente non permanente di protezione civile. Tale periodo comprende: i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorche' complesso, sia esso di origine naturale e/o antropica, ii) il contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni, iii) la gestione, quando del caso, dello stato di emergenza, iv) il ripristino delle condizioni di vita preesistenti all'evento stesso, perseguendo anche, ove possibile e attraverso opportuni interventi, la riduzione della pericolosita';
- il tempo differito come quel periodo misurabile non piu' in mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di studio e previsione, nonche' di pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi, sono volte a garantire condizioni permanenti ed omogenee sia di salvaguardia della vita umana e dei beni, che di tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali.
2. Zone d'allerta, soglie, livelli di criticita' e livelli d'allerta.
Ai fini delle attivita' di previsione e prevenzione, le Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o parti di essi, in ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel tempo reale della tipologia e della severita' degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti.
Tali ambiti territoriali sono denominati Zone di allerta. Le zone di allerta sono quindi identificate e delimitate tenendo in considerazione:
- le possibili tipologie di rischio presenti;
- il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti;
- le relazioni ed i vincoli geologici, idrologici, idraulici, infrastrutturali, amministrativi e socio-ambientali tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi bacini;
- le indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998;
- la piu' generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia.
In ogni zona e per ciascuna tipologia di rischio le Regioni devono identificare adeguate grandezze e relativi valori, quali precursori ed indicatori del probabile manifestarsi di prefigurati scenari d'evento, nonche' dei conseguenti effetti sull'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, qualora non intervenga nessuna azione di contrasto e contenimento, ancorche' temporanea e provvisoria, dell'evento stesso.
Tale identificazione deve essere ottenuta sulla base, sia della conoscenza storica del manifestarsi e dell'evolversi nel tempo e sul territorio di eventi significativi e dei relativi effetti, sia di modellazioni, anche speditive, degli eventi e degli effetti ritenuti piu' probabili.
In generale, la valutazione degli effetti, oltre alla loro estensione e consistenza quantitativa, deve riguardare con crescente priorita' ed importanza quelli relativi:
- all'ambiente;
- alle attivita';
- agli insediamenti ed ai beni dislocabili e non dislocabili;
- alle infrastrutture ed agli impianti per i trasporti, per i servizi pubblici locali e collettivi, per i servizi sanitari;
- alla salute ed alla vita degli esseri viventi in generale ed umani in particolare;
definendo cosi' una gerarchia degli elementi esposti alla pericolosita' dell'evento stesso.
Si definisce rischio, in una data zona, la probabilita' che un evento prefigurato, atteso e/o in atto, nonostante le azioni di contrasto, determini un certo grado di effetti gerarchicamente e quantitativamente stimati, sugli elementi esposti in tale zona alla pericolosita' dell'evento stesso.
Si definisce scenario di rischio, l'evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, cioe' della distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilita' anche a seguito di azioni di contrasto.
Si definisce quindi scenario d'evento, l'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessita'.
Le Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento, stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio, un sistema di soglie articolato almeno sui due livelli di moderata ed elevata criticita', oltre che un livello base di situazione ordinaria, in cui le criticita' possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni.
Poiche' lo scenario d'evento previsto, monitorato e sorvegliato nel tempo reale potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto descritto dal relativo prefigurato scenario d'evento, i valori assunti nel sistema di soglie, nonche' i relativi livelli di criticita', devono precauzionalmente ed adeguatamente includere una quota di "non conoscenza", cioe' di incertezza nella valutazione dei prefigurati scenari di rischio, da associare alle stime fatte in tale ambito valutativo.
Sara' cura delle Regioni far si' che al raggiungimento e/o superamento di tali soglie, ancorche' semplicemente previsto, siano pianificati e fatti corrispondere i livelli di allerta del sistema della protezione civile preposti:
- prima del manifestarsi dell'evento temuto , alle fasi di attivazione dei sistemi di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, nonche' di preparazione all'emergenza;
- durante e dopo il manifestarsi dell'evento , alla fase di governo e superamento dell'emergenza.
La relazione tra i livelli di criticita' e i livelli di allerta, le azioni di protezione civile da attivare progressivamente nell'ambito di tali livelli di allerta al crescere della criticita', le funzioni di supporto ed i soggetti responsabili di tali funzioni, devono essere dalle Regioni univocamente stabiliti, funzionalmente rappresentati e comunicati al Dipartimento della protezione civile. L'adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile da parte delle Regioni sulla base dei raggiunti livelli di criticita', e quindi di attivazione delle diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di emergenza, compete al Presidente della Giunta regionale o a soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia.
La valutazione dei livelli di criticita', attesi o in atto, in rapporto ai predefiniti scenari di evento compete al Centro Funzionale.
A tali fini e' definito un Avviso di criticita', in cui e' esposta una generale valutazione della criticita' degli effetti. Tale valutazione e' fondata, sia sul raggiungimento da parte dei valori assunti nel tempo reale dagli indicatori dello scenario d'evento atteso delle soglie relative al livello di criticita' minimo, sia sulla percentuale di avvicinamento tendenziale di tali indicatori alle soglie definite per il livello di criticita' successivo.
L' adozione dell' Avviso e' di competenza del Presidente della Giunta regionale o dal soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia.
L'evoluzione nello spazio e nel tempo della criticita', cioe' dello scenario di criticita', e' valutata in successivi aggiornamenti esposti in un Avviso, oppure in bollettini, secondo quanto a tal fine e preventivamente stabilito dalle Regioni.
Gli scenari di moderata ed elevata criticita', nonche' quello di ordinaria criticita', a cui puo' corrispondere uno stato di generica attenzione da parte dei Centri Funzionali interessati, devono essere riferiti almeno alle 24 ore successive all'emissione dell'Avviso di criticita'.
A prescindere dalla definizione sia dei livelli di criticita' che della relazione tra questi ed i livelli d'allerta e permanendo comunque nella responsabilita' del Presidente della Giunta regionale o del soggetto da questi delegato, la dichiarazione dei livelli di allerta e l'attivazione dei piani di emergenza, qualora richiesto e concordato con la Regione, oppure imposto da giustificati motivi, la responsabilita' relativa alla valutazione e dichiarazione dei livelli di criticita' raggiungibili e/o raggiunti sul territorio regionale puo' essere assunta dal Dipartimento della protezione civile.
3. Compiti, funzioni ed organizzazione della rete dei Centri Funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di Competenza.
L'architettura di base del sistema dei Centri Funzionali Compito della rete dei Centri Funzionali e' quello di far confluire, concentrare ed integrare tra loro:
- i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteoidro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della terra;
- i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane;
- le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.
La finalita' di tale compito e' di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorita' competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza, nonche' assolva alle necessita' operative dei sistemi di protezione civile.
La Regione garantira' il raccordo tra il Centro Funzionale e le sale operative regionali e/o provinciali, nonche' con ogni altra struttura preposta alla sintesi di tutte le informazioni necessarie all'attivita' decisionale ed operativa ai fini di protezione civile, dandone successiva informazione al Dipartimento.
Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi e decisionali, nonche' delle conseguenti assunzioni di responsabilita', la rete dei Centri Funzionali e' costituita dai Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il Dipartimento della protezione civile.
La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed e' componente del Servizio nazionale della protezione civile.
Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile e' organizzato come i Centri Funzionali decentrati ed assolve, tra l'altro, ai compiti ed alle funzioni di:
- indirizzo e coordinamento generale della rete dei Centri Funzionali; su esplicita richiesta delle Regioni stesse e/o per giustificati motivi, il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento potra' sostituire nei compiti e nelle funzioni uno o piu' Centri Funzionali decentrati;
- generale sorveglianza idropluviometrica e radarmeteorologica, anche di singoli territori regionali, provinciali e comunali, affiancando i Centri Funzionali decentrati o se del caso in loro sostituzione; - predisposizione per tutta la rete dei Centri Funzionali della mosaicatura delle informazioni prodotte dagli impianti radar meteorologici esistenti sul territorio nazionale;
- mantenimento di rapporti operativi con il Registro italiano dighe e con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, oltre che con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonche' con gli organi internazionali competenti in materia;
- promozione di studi e ricerche, nonche' dello sviluppo di prodotti per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per far progredire complessivamente le capacita' di previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale.
Ciascun Centro Funzionale decentrato e' un sistema generalmente organizzato in tre grandi aree, a cui possono concorrere per lo svolgimento delle diverse funzioni, unitariamente dirette e coordinate a tal fine, altre strutture regionali e/o Centri di Competenza.
La prima area e' dedicata alla raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati nel territorio di competenza che dovranno quindi essere trasmessi al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, nonche', qualora cio' sia previsto da intese o accordi tra Amministrazioni diverse, alla raccolta di dati provenienti da altre reti di rilevamento e sorveglianza dei parametri meteo-pluvio-idrometrici.
La seconda area e' dedicata all'interpretazione nonche' all'utilizzo integrato dei dati rilevati e delle informazioni prodotte dai modelli previsionali relativi al dominio territoriale di competenza di ciascun Centro Funzionale decentrato, nonche' a fornire pieno supporto alle decisioni delle Autorita' di protezione civile competenti per gli allertamenti.
La terza area e' dedicata alla gestione del sistema di scambio informativo che garantisce il funzionamento dei sistemi di comunicazione, cura l'interscambio dei dati, anche in forma grafica e della messaggistica tra i Centri Funzionali anche ai fini dell'esercizio dei compiti nazionali, di cui all'art. 2 della legge n. 183/1989 ed all'art. 88 del decreto legislativo n. 112/1998 ed e' la sede di connessione tra i Centri Funzionali ed i Centri di Competenza laddove esistenti.
Il servizio svolto dalla rete dei Centri Funzionali nel tempo reale assume in se', sia la fase di previsione che la fase di monitoraggio e sorveglianza.
La fase di previsione e' articolata in tre funzioni.
La prima e' relativa alla assimilazione dei dati osservati e/o all'elaborazione della previsione circa la natura e l'intensita' degli eventi meteorologici attesi.
La seconda e' relativa alla previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi dovrebbe determinare sul dominio territoriale attribuito a ciascun Centro Funzionale.
La terza e' relativa alla valutazione del livello di criticita' complessivamente atteso nelle zone d'allerta, ottenuto anche confrontando le previsioni elaborate con i valori delle soglie adottate.
Mentre la prima funzione puo' essere assolta anche con il concorso di Centri di Competenza, la seconda e la terza funzione devono essere assolte in via prioritaria da ogni Centro Funzionale, presso cui devono comunque risiedere le necessarie competenze e le specifiche attivita' tecniche di supporto alle decisioni.
La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la trasmissione, la raccolta e la concentrazione nei Centri Funzionali dei dati rilevati per le diverse finalita' dalle diverse tipologie di sensori, nonche' tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni che consentano sia di formulare e/o di confermare gli scenari previsti che di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto.
Tale attivita' di reperimento locale di informazioni anche non strumentali dovra' essere contemplata tra i compiti principali da attribuire ai presidi territoriali di cui ai punti successivi.
Tale fase e' articolata in quattro funzioni:
la prima e' relativa alla composizione e rappresentazione di dati meteo-climatici rilevati sia da piattaforme satellitari, radiosonde e sonde aerostatiche, che da stazioni strumentali e reti a terra;
la seconda e' relativa alla composizione e rappresentazione di dati idropluviometrici;
la terza e' relativa alla previsione a brevissimo termine sia dell'evoluzione dell'evento che dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico, cioe' l'uso di modelli meteorologici ad area limitata inizializzati sulla base delle informazioni radar meteorologiche e pluvioidrometriche raccolte in tempo reale, e quindi di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure attraverso il solo uso dei modelli idrologici- idraulici-idrogeologici inizializzati dalle misure pluvioidrometriche raccolte in tempo reale;
la quarta e' relativa alla verifica del livello di criticita' in essere e previsto, attraverso il confronto delle misure rilevate con le soglie adottate e/o con eventuali notizie fornite da osservatori locali debitamente istruiti.
Mentre la prima, la seconda e la terza funzione possono essere assolte anche con il concorso di Centri di Competenza, la quarta funzione deve essere assolta esclusivamente da ciascun Centro Funzionale, presso cui devono risiedere le necessarie competenze e le specifiche attivita' tecniche di supporto alle decisioni, nonche' tutte le altre informazioni provenienti dal territorio.
Il servizio svolto dalla rete dei Centri Funzionali comprende, altresi', sia la gestione della rete stessa e il continuo controllo della sua corretta operativita' tanto nel tempo reale quanto nel tempo differito che una attivita' di progettazione e realizzazione degli adeguamenti e degli ampliamenti necessari, nonche' la permanente attivita' di studio, definizione ed aggiornamento delle zone, delle soglie di allerta e dei relativi scenari.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni garantiscono, anche attraverso soggetti esterni e secondo programmi comuni e concordati, la formazione continua e permanente del personale tecnico ed amministrativo coinvolto nel sistema di allertamento, necessaria a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato.
Disposizioni operative
Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento e' operativo per tutti i giorni dell'anno su un arco delle 12 ore e garantisce sussidiarieta' operativa e funzionale nel caso in cui uno o piu' Centri Funzionali siano nella giustificata impossibilita' di effettuare il servizio.
I Centri Funzionali devono essere operativi, in caso di necessita', su tutto l'arco delle 24 ore, secondo le proprie procedure.
Nel caso di eventuale mancanza, ritardo o temporanea sospensione nella fornitura del servizio determinata da cause tecniche di forza maggiore o dalle necessita' di assolvere prioritariamente ad
esigenze, anche riconnesse a compiti d'Istituto, la Regione ne dara' immediata e laddove possibile preventiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile, il cui Centro Funzionale sostituira' il Centro Funzionale decentrato, per quanto possibile e d'intesa con la Regione stessa.
Ogni Centro Funzionale decentrato e' altresi' impegnato a comunicare al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, ogni sistematico mal funzionamento di parti del servizio e/o del sistema, ovvero eventuali modifiche ad essi apportate.
Le Regioni accentrano presso il proprio Centro Funzionale i dati rilevati dalle reti di monitoraggio ricadenti nel proprio territorio, comprese quelle ad esse trasferite ai sensi del DPCM 24 luglio 2002 o gestite da altri soggetti.
I Centri Funzionali decentrati trasferiscono al Centro di Competenza nazionale, sito presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, i dati meteoidro- pluviometrici della rete nazionale integrata di cui all'art. 9, comma 1 lettera b), del DPCM 24 luglio 2002.
I Centri Funzionali decentrati trasferiscono "in prima istanza" al Centro Funzionale sito presso il Dipartimento della protezione civile, almeno i dati meteo-idro-pluviometrici della rete nazionale integrata di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del DPCM 24 luglio 2002. In seguito il Dipartimento concertera' con le Regioni le ulteriori modifiche, potenziamenti ed ampliamenti che si rendessero necessari affinche', sulla base di tale rete nazionale integrata, si definisca una rete fiduciaria nazionale per le finalita' di protezione civile che tenga conto, operando con criteri di efficacia ed efficienza, delle specifiche necessita' anche di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale delle aree a rischio.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni stabiliscono d'intesa criteri, metodi e standard di raccolta, acquisizione, elaborazione e consultazione dei dati d'interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dai Centri Funzionali per le finalita' di protezione civile.
Tali standard devono essere tali da garantire al Dipartimento della protezione civile le funzionalita' minime necessarie per svolgere, se richiesto, le funzioni di supporto e sussidiarieta'.
A tal fine devono essere posti in essere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la funzionalita' del sistema, soprattutto in condizioni ambientali avverse, prevedendo sistemi di ridondanza dei vettori trasmissivi e degli elementi nodali delle reti di telemisura, nonche' la continuita' operativa degli impianti anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica di rete per un periodo di almeno 12 ore.
Tale sistema deve altresi' essere in grado di consentire al Dipartimento l'acquisizione dei dati meteo-pluvioidrometrici misurati per le finalita' del tempo reale con un ritardo massimo definito dal Dipartimento d'intesa con le Regioni.
Per garantire la continuita' e funzionalita' del sistema ai fini di protezione civile, le Regioni ed il Dipartimento della protezione civile individuano le apparecchiature e le parti delle reti di rilevamento, esistenti o in corso di realizzazione o di trasferimento, di interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dai Centri Funzionali e concorrono alla loro manutenzione, al loro ampliamento ed adeguamento nel tempo, facendo ricorso al fondo nazionale di protezione civile nelle modalita' da stabilirsi caso per caso e comunque con criteri di uniformita'.
Il Dipartimento e le Regioni garantiscono reciprocamente la continua disponibilita':
- del flusso dei dati meteo-pluvioidrometrici, satellitari e radarmeteorologici, nonche' di previsione degli eventi e dei relativi effetti, attraverso il sistema di scambio informativo dei Centri
Funzionali;
- delle informazioni e segnalazioni di natura non strumentale, ne' modellistica, provenienti direttamente dal territorio e/o comunicate, attraverso i diversi Centri Operativi, anche dai presidi territoriali.
Ciascuna Amministrazione coinvolta nel sistema di scambio informativo dei Centri Funzionali non puo' utilizzare i dati resi disponibili da altri per finalita' diverse da quelle istituzionali e non puo' diffonderli a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione proprietaria.
Nel caso in cui tali finalita' non siano riconducibili ai compiti ed alle funzioni proprie del sistema della protezione civile, dovranno comunque essere rese note e preventivamente concordate con il Dipartimento stesso.
Centri di Competenza
Sono definiti Centri di Competenza, quei soggetti che forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici. Essi possono coincidere con i Centri Funzionali stessi, oppure essere rappresentati da soggetti, pubblici e privati, esterni alla rete dei Centri Funzionali, ma ad essa connessi, organizzativamente ed amministrativamente, attraverso la stipula di convenzioni.
Qualora si tratti di soggetti fornitori di servizi la convenzione di affidamento deve essere accompagnata da uno specifico disciplinare tecnico.
Sono Centri di Competenza nazionale:
- l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- il Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare per il tramite del proprio CNMCA di Pratica di Mare.
Con provvedimento del Capo Dipartimento verranno individuati altri Centri di Competenza, anche su proposta delle Regioni.
Il Centro di Competenza nazionale presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, avra' la stessa architettura di un Centro Funzionale ed assolvera', in stretto rapporto con il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, ai compiti ed alle funzioni convenute con il Dipartimento come dettato dal comma 2 dell'art. 4 dell'OPCM n. 3260/02 ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 343/01, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/01.
Tra tali compiti e funzioni, prioritariamente riguardanti il rischio idrogeologico ed idraulico nell'ambito del tempo differito, ai fini della protezione civile e' contemplato lo svolgimento:
- di analisi degli eventi idrogeologici, idraulici e costieri utili per la definizione e l'aggiornamento sia delle Zone di allerta e delle relative soglie di criticita' che del rischio residuo persistente, in particolare nell'ambito di fenomeni gravitativi di versante;
- di analisi e ricostruzione delle serie storiche pluvioidrometriche, se non altrimenti provveduto dai Centri Funzionali decentrati, utili per la definizione e l'aggiornamento delle Zone di allerta e le relative soglie di criticita';
- del monitoraggio e dell'analisi, anche nel breve periodo, di eventi e/o evoluzioni di grandezze climatologiche ed ambientali, nonche' dello stato del mare, utili anche alla modellistica previsionale nel tempo reale di eventi marittimi e costieri a scala locale;
- della sorveglianza del buon funzionamento delle reti fiduciarie pluvioidrometriche, ondametriche e mareali, anche per il tempo reale, secondo gli indirizzi e gli standard stabiliti dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni.
Sara' cura dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici informare, per quanto di competenza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sull'evolversi degli eventi in atto. Il Centro di Competenza nazionale presso il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare garantira' i rapporti con i diversi centri europei in materia e sara' responsabile, in particolare:
- della disponibilita' e della distribuzione, anche nell'ambito della rete dei Centri Funzionali, dei prodotti del Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio termine e di EUMETSAT;
- di promuovere, favorire e sostenere, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni interessate, anche attraverso i Centri di Competenza, lo sviluppo di nuovi metodi di analisi meteorologica e meteoclimatica, nonche' di applicazioni nell'ambito della modellistica ad area limitata, nell'assimilazione dei dati, anche satellitari, e nella mosaicatura meteoradaristica di interesse per le attivita' di protezione civile.
I rapporti tra la rete dei Centri Funzionali ed il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, saranno regolati e garantiti dalle convenzioni stipulate dal Dipartimento della protezione civile con il Servizio stesso.
Nell'ambito di tali convenzioni, tra l'altro, il Dipartimento dovra', d'intesa con le Regioni, promuovere la definizione e stabilire le modalita' di:
- erogazione al Dipartimento ed alle singole Regioni dei risultati di modellazione degli eventi meteorologici a scala sinottica e, se del caso, a scala locale per fini istituzionali, sia in forma numerica che grafica, nonche' delle informazioni e dei dati ottenuti attraverso il Global Telecomunication System, il World Weather Watch ed i servizi satellitari;
- partecipazione ai costi sostenuti dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e/o da altro Centro di competenza per nome e per conto del Servizio stesso nello svolgimento delle attivita' di interesse istituzionale del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni;
- accesso del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ai dati pluvioidrometrici rilevati dalle reti fiduciarie delle Regioni;
- partecipazione alle attivita' per la mosaicatura nazionale delle informazioni ottenute sia dagli impianti radar meteorologici gia' operativi che da quelli che saranno predisposti nell'ambito del progetto della copertura radarmeteorologica del territorio nazionale e/o adeguati a tal fine;
- condivisione ed interscambio, attraverso il Dipartimento, delle informazioni anche non trattate ottenute dai singoli impianti sia militari che civili, anche ai fini dello sviluppo di prodotti innovativi;
- partecipazione del Dipartimento della protezione civile, di Centri Funzionali e di Centri di Competenza alle attivita' promosse e/o sostenute dal Servizio presso l'Unione Europea quale rappresentante nazionale in materia ed, in particolare, la condivisione dei risultati di tali attivita' nell'ambito della rete dei Centri Funzionali.
4. Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini
Considerato che:
- la modellazione a scala sinottica degli eventi meteorologici interessa contemporaneamente ed unitariamente tutta la rete dei Centri Funzionali e rappresenta condizione irrinunciabile per la modellazione ad area limitata, in particolare a scala regionale e provinciale, di tali eventi;
- le previsioni meteorologiche numeriche e gli Avvisi meteo rappresentano, rispettivamente, il primo passo verso la predisposizione della previsione deterministica degli effetti al suolo ed una prima manifesta affermazione della loro possibile criticita';
- la funzione relativa alla previsione della natura e dell'intensita' degli eventi meteorologici ai fini della protezione civile, puo'essere assicurata alla rete dei Centri Funzionali anche da Centri di Competenza quali, tra gli altri:
a) le aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali, i servizi meteorologici ed agrometeorologici regionali con qualificate competenze, nonche' dimostrata esperienza ed adeguate capacita' operative;
b) la Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile;
c) il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- sono mantenute allo Stato ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 112/98, sia le funzioni e i compiti di rilievo nazionale relativi i) agli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei Programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, la cui realizzazione comunque compete alle Regioni, ii) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle Amministrazioni statali, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; e' costituito presso il Dipartimento della protezione civile, Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, che ne assume il coordinamento, un Gruppo Tecnico composto da un rappresentante della Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare e da un rappresentante per ciascuna delle Regioni i cui servizi meteorologici, o aree di previsione meteorologica dei rispettivi Centri Funzionali, siano stati selezionati dal Dipartimento della protezione civile, anche in base a criteri predisposti di concerto con il Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare, in ragione dei livelli di competenza, esperienza, capacita' operative e strumentali espresse.
Le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della protezione civile
Il Gruppo Tecnico predispone e comunica formalmente al Capo Dipartimento delle protezione civile entro le ore 12:00 di ogni giorno, effettuate le necessarie verifiche con i rispettivi servizi e sentiti, se del caso, i Centri Funzionali ai quali sia stata riconosciuta la possibilita' di emettere Avvisi, come meglio specificato al punto successivo, le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della protezione civile per le successive 24, 48 e 72 ore.
A tal fine, il Gruppo Tecnico adotta ogni strumento utile alla valutazione e collaborazione in tempo reale con i propri servizi, comprese la teleconferenza e la firma elettronica.
Il Dipartimento della protezione civile rendera' disponibili gli spazi ed i mezzi a tal fine necessari. Tali previsioni, rappresentate in forma numerica da modelli adeguatamente commentati almeno a scala regionale o in forma descrittiva e grafica, sono predisposte al fine di consentire:
- ai singoli servizi meteorologici o alle aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali decentrati di produrre ed interpretare efficacemente le proprie previsioni ad area limitata e quindi ai Centri Funzionali decentrati di procedere alla modellazione dei diversi effetti al suolo;
- al Dipartimento di emettere, quotidianamente e contestualmente alla adozione delle previsioni meteorologiche a scala sinottica, un Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale ai fini di protezione civile, di seguito Bollettino di vigilanza meteo;
- al Dipartimento, per le Regioni dove non sia operativo il Centro Funzionale, nonche' alle restanti Regioni, di emettere, successivamente, se del caso e secondo proprie procedure, Avvisi di avverse condizioni meteorologiche sempre ai fini della sola protezione civile, di seguito Avvisi meteo.
Il Dipartimento della protezione civile rende disponibili, a partire dalle ore 12:00 di ogni giorno, le previsioni meteorologiche a scala sinottica adottate dal Capo Dipartimento, che ne assume la responsabilita', alle Regioni ed ai diversi Uffici del Dipartimento stesso per l'espletamento dei conseguenti compiti e funzioni di previsione e prevenzione.
Gli Avvisi meteo nazionali e regionali
Le Regioni presso le quali, oltre ad essere stata preventivamente riconosciuta e concordata dal Dipartimento della protezione civile l'esistenza delle necessarie competenze, esperienze, capacita' operative e strumentali nell'ambito delle previsioni meteorologiche, sia operativo anche il Centro Funzionale decentrato, sulla base delle previsioni meteorologiche a scala sinottica predisposte dal Gruppo Tecnico ed adottate dal Dipartimento, emetteranno Avvisi meteo regionali.
Tali Avvisi meteo avranno efficacia, a meno di specifici accordi tra le Regioni limitrofe, solo sul territorio regionale in cui ha sede il Centro Funzionale decentrato e verranno trasmessi dalle Regioni agli Uffici territoriali di Governo, alle Province ed ai Comuni interessati secondo proprie procedure, nonche' al Dipartimento della protezione civile.
Nel caso di piu' Avvisi meteo regionali e/o di eventi stimati dal Dipartimento della protezione civile di riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale, il Dipartimento stesso provvedera' ad emettere un Avviso meteo nazionale, costituito dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali pervenuti e dalle valutazioni effettuate dal Dipartimento stesso relativamente alle Regioni presso le quali il Centro Funzionale decentrato non sia ancora stato attivato, oppure sia di fatto o sia stato dichiarato dal Presidente della Giunta regionale non operativo.
L'Avviso meteo nazionale e' predisposto nell'ambito dell'Ufficio pianificazione valutazione e prevenzione dei rischi dalla Veglia Meteo di concerto con il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento che, a tal fine, procedera' ad una ricognizione e, se del caso, ad un'analisi speditiva su tutto il territorio nazionale della possibile criticita' degli effetti indotti dall'intensita' e dalla persistenza degli eventi meteorologici, idrogeologici ed idraulici attesi anche a scala regionale. L'Avviso meteo nazionale contiene indicazioni circa il suo periodo di validita' e le Regioni interessate. Tali indicazioni saranno, altresi', accompagnate da una breve sintesi della situazione meteorologica in atto e prevista dal Gruppo Tecnico, da una descrizione sintetica del tipo di evento atteso, da una valutazione del suo tempo di avvento e della durata della sua evoluzione spazio-temporale, nonche' da una valutazione solo verbale delle grandezze meteoidrologiche attese.
Il Dipartimento della protezione civile rendera' tempestivamente disponibile l'Avviso meteo nazionale adottato dal Capo Dipartimento, che ne assume la responsabilita' per le Regioni in cui non sia operativo il Centro Funzionale decentrato, notificandolo:
- alle Regioni;
- agli Uffici territoriali di Governo interessati dalle probabili criticita' affinche', se richiesto e se del caso, si rendano tempestivamente disponibili, anche alle sole azioni di informazione e prevenzione, decise e poste in essere dalle Regioni stesse e/o dal Dipartimento;
- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche agricole e forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Le Regioni interessate dall'Avviso nazionale, alle quali non sia stata preventivamente riconosciuta la capacita' di emettere Avvisi meteo regionali, oppure nelle quali il Centro funzionale decentrato non sia operativo, provvederanno, nei modi ritenuti piu' opportuni ed adeguati, a trasmettere tale Avviso alle Province ed ai Comuni, nonche' a prendere contatto con gli Uffici territoriali di Governo interessati, ai fini di indirizzare e predisporre le attivita' di coordinamento e le iniziative ritenute necessarie.
L'effetto di un Avviso meteo nazionale e' quello di far conoscere e condividere con tutte le Regioni una prima speditiva valutazione previsionale del possibile manifestarsi di criticita' almeno a scala regionale, nonche' di suggerire a ciascuna delle Regioni interessate da tali criticita' ed il cui Centro Funzionale decentrato non sia operativo:
- di richiedere il supporto del Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, sia per valutare i livelli di criticita' nelle zone di allertamento che per svolgere, se del caso, le attivita' di monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti sul territorio regionale;
- di attivare il Centro Funzionale decentrato e, se del caso, gli uffici e le strutture regionali di protezione civile secondo le procedure adottate autonomamente dalla Regione stessa.
L'effetto di un Avviso meteo regionale, e' quello di attivare presso il Centro Funzionale decentrato le attivita' di presidio e sorveglianza, secondo le procedure adottate autonomamente dalla Regione stessa.
I Centri Funzionali interessati dall'Avviso meteo si attiveranno per estendere, secondo i propri disciplinari, il servizio a tutto l'arco delle 24 ore e, per le 48 ore successive o, comunque, sino a quando i) autonomamente non valutino cessate le condizioni di rischio, oppure ii) non sia stato dichiarato dall'Autorita' di protezione civile competente il superamento della fase emergenziale in atto.
L'effetto di tali Avvisi meteo sia regionali che nazionali e' comunque quello di attivare il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile e di avviarne le attivita' di presidio e sorveglianza.
Gli Avvisi di criticita' nazionali e regionali
Nelle Regioni in cui sia operativo il Centro Funzionale decentrato, all'emissione di un Avviso meteo regionale, lo stesso Centro Funzionale:
- valuta gli scenari di rischio probabili e, anche sulla base della classificazione del territorio regionale in zone di allerta e delle relative soglie, si esprime sui livelli di criticita' raggiungibili in ciascuna di esse, rispetto alle diverse tipologie di rischio;
- dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticita' idrogeologica ed idraulica regionale, in seguito Avviso di criticita' regionale, in cui riporta per ciascuna zona d'allerta il tipo di rischio, il livello di criticita', nonche', se possibile, le previsioni sintetiche relative ad alcuni indicatori di criticita' e lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;
- assunto lo stato di attenzione, ancorche' relativo ad uno scenario di criticita' ordinaria, trasmette l'Avviso di criticita' regionale alla Presidenza della Giunta regionale o al soggetto da questi delegato che, dopo averlo adottato, lo dirama agli Uffici territoriali di Governo ed ai soggetti interessati, nonche' ai Centri Funzionali decentrati o, in loro assenza, alle Presidenze delle giunte delle Regioni dei bacini idrografici interregionali con cui sono in vigore accordi per la gestione integrata dei bacini idrografici ai sensi dell'Accordo del 24 maggio 2001 ed al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, secondo le procedure stabilite dalla Regione stessa. Tali procedure autonomamente adottate devono altresi' contemplare le azioni da porre in atto quando il livello di criticita' atteso e/o riconosciuto dal Centro Funzionale stesso sia stimato moderato o elevato. In tal caso dovra' essere:
- rafforzato il servizio secondo adeguati disciplinari;
- predisposta una informativa di maggior dettaglio relativa a ciascuna delle zone a cui e' attribuito tale livello di criticita', in cui, se possibile, sara' riportato per ciascuno dei bacini idrografici coinvolti dall'evento, almeno le soglie relative ai livelli di moderata ed elevata criticita' ed i livelli attuali raggiunti dagli indicatori.
Nelle Regioni presso le quali non e' operativo un Centro Funzionale decentrato, il Dipartimento, acquisita una intesa formale con la Regione, opera in regime di sussidiarieta' attraverso il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento e piu' dettagliatamente secondo quanto di seguito indicato.
In questi casi il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, d'intesa con la Regione stessa:
- valuta, per quanto e' possibile sulla base delle proprie strutture e conoscenze, nonche' delle informazioni ottenute anche attraverso altre strutture del Dipartimento stesso, gli scenari d'evento attesi e/o in atto e si esprime sui livelli di criticita' relativamente ai diversi tipi di rischio, anche sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone di allerta e delle relative soglie stabilite, qualora disponibili;
- dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticita' regionale per la Regione interessata, in cui riporta, se possibile per ciascuna zona di allerta, altrimenti per tutto il territorio regionale, il tipo di rischio, il livello di criticita', nonche', se possibile, le previsioni sintetiche e relative ad alcuni indicatori e lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;
- trasmette l'Avviso di criticita' regionale cosi' predisposto al Presidente della Giunta per l'adozione e l'ufficializzazione dello stesso, nonche' al responsabile del Centro Funzionale decentrato;
- il responsabile del Centro Funzionale decentrato da' comunicazione al Dipartimento, se e quando l'Avviso e' adottato dal Presidente della Giunta regionale e, se del caso, lo dirama ai soggetti interessati, nonche' ai Centri Funzionali decentrati o, in loro assenza, alle Presidenze delle Giunte delle Regioni dei bacini idrografici interregionali con cui sono in vigore accordi per la gestione integrata dei bacini idrografici ai sensi dell' Accordo del 24 maggio 2001, ed al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, secondo le procedure stabilite dalla Regione stessa. Quotidianamente il Dipartimento della protezione civile emettera' entro le ore 16:00 un Avviso di criticita' idrogeologica ed idraulica nazionale, in seguito Avviso di criticita' nazionale, in cui raccogliera' in forma sintetica:
- il bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale, contenente una sintesi delle previsioni a scala sinottica predisposte dal Gruppo Tecnico ed adottate dal Dipartimento;
- gli Avvisi meteo emessi sia a livello nazionale che regionale;
- gli Avvisi di criticita' emessi dalle Regioni in cui e' attivo il Centro Funzionale decentrato pervenuti, nonche' quelli predisposti dal Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento per le Regioni in cui il Centro Funzionale decentrato non e' ancora attivo.
Il Dipartimento della protezione civile rendera' tempestivamente disponibile l'Avviso di criticita' nazionale:
- alle Regioni;
- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche agricole e forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto1998, n. 267, ed al governo delle piene.
Ai fini di una pratica attuazione si delineano le azioni e le procedure di intervento da promuovere nelle aree a rischio elevato (R3) e rischio molto elevato (R4), originato sia da movimenti gravitativi di versante (rischio idrogeologico) che da eventi alluvionali (rischio idraulico) presenti nelle zone di allerta.
Nelle aree a rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, le Regioni, le Province ed i Comuni, qualora non ancora provveduto in tal senso, dovranno individuare e dettagliare i punti critici del territorio, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti a tali rischi, nonche' promuovere ed organizzare:
- un adeguato sistema di osservazione e di monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene, attesi e/o in atto in tali aree ed in particolare nei punti critici gia' identificati;
- i necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioe' di pronto intervento e prevenzione non strutturale. Quanto sopra dovra' essere fatto sulla base:
- delle linee guida e dei programmi regionali di previsione e prevenzione di cui alla legge n. 225/92; - dei piani di bacino e/o dei piani di bacino stralcio di cui alla legge n. 183/89;
- dei piani di tutela delle acque di cui al decreto legislativo n. 152/99;
- dei piani per l'assetto idrogeologico di cui alla legge n. 267/98;
- dei piani territoriali di coordinamento provinciale.
Ai fini di una migliore individuazione, conoscenza e conseguente previsione dei possibili effetti, gli Enti pubblici, le Province ed i Comuni potranno, secondo le direttive e di concerto con la Regione stessa, potenziare il sistema di monitoraggio meteo-pluvioidrometrico afferente al Centro Funzionale decentrato per l'osservazione di eventi localizzati e particolarmente intensi e la migliore definizione delle potenzialita' previsionali a breve termine rese disponibili dalla rete radarmeteorologica nazionale.
I livelli di criticita'
Per il rischio idrogeologico, i livelli di moderata ed elevata criticita' dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al superamento da parte delle precipitazioni, previste e/o strumentalmente osservate, delle corrispondenti soglie pluviometriche, differenziate nelle diverse zone di allerta sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro, del numero di aree a rischio elevato o molto elevato per unita' di superficie presenti in ciascuna zona di allerta e dell'estensione di territorio da queste coinvolto relativamente all'estensione della zona d'allerta stessa.
Per quanto riguarda il rischio idraulico, i livelli di moderata e di elevata criticita' dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al superamento delle soglie idrometriche relative, rispettivamente, alla piena ordinaria ed alla piena straordinaria da parte dal livello idrico del corso d'acqua, previsto e/o osservato.
Tuttavia la definizione dei livelli di moderata ed elevata criticita' per le aree esposte a rischio elevato e molto elevato, e' stabilita sulla base degli scenari d'evento che nel tempo reale dovessero manifestarsi a scala locale, anche a seguito di cause diverse, cosi' come descritto e differenziato per il rischio idrogeologico ed il rischio idraulico ai punti successivi.
Scenari d'evento e di criticita' idrogeologiche
La difficoltosa prevedibilita' dei fenomeni franosi, anche a causa di una non necessariamente immediata consequenzialita' temporale tra l'evento meteoidrologico intenso e l'innescarsi del movimento gravitativo di versante, impone di dedicare la massima attenzione sia alle fasi che precedono e accompagnano l'evento, tra le quali e' da intendersi la previsione delle situazioni locali oltre a quelle generali di area vasta, sia a quelle che e' necessario protrarre anche dopo la fine dell'evento stesso.
Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, e per quanto possibile, essere formulati anche sulla base di specifiche e dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le quali potranno essere opportunamente affidate ed organizzate anche nell'ambito dei piani comunali d'emergenza.
Gli scenari di moderata ed elevata criticita', stabiliti per le zone d'allerta interessate, devono essere localmente confermati o modificati sulla base dell'osservazione anche speditiva di:
- sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti;
- evidenze connesse a movimenti franosi gia' diffusamente innescati e/o in atto.
Tali scenari possono essere determinati, altresi', da altri eventi non dominati dalla piovosita', quali, in presenza d'innevamento consistente e diffuso, dall'innalzamento repentino delle temperature medie anche in presenza di forti venti, con il conseguente e rapido scioglimento degli accumuli nevosi, oppure, da eventi sismici, primari e/o secondari, superiori ad una individuata soglia di magnitudo e tali da manifestare risentimenti anche nelle aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico.
Il presidio territoriale idrogeologico
Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza dell'evento da parte del Centro Funzionale decentrato, nel caso in cui la criticita' cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase almeno di pre-allarme da parte dell'Autorita' a tal fine competente, si devono avviare le attivita' di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio soprattutto molto elevato, attivando il presidio a vista dei potenziali e/o manifesti movimenti franosi.
Nel caso di criticita' rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme da parte dell'Autorita' a tal fine competente, tali attivita' di presidio territoriale idrogeologico dovranno essere:
i. intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte e rischio elevato;
ii. mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento meteoidrologico stesso.
A tali attivita' possono partecipare i Corpi dello Stato ed il Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonche' alla gestione della viabilita' stradale e ferroviaria e, se del caso, dell'energia.
Le Regioni provvederanno ad organizzare un efficace ed efficiente servizio di presidio territoriale idrogeologico individuando i soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del servizio stesso.
Scenari d'evento e di criticita' idraulica
La prevedibilita' dei fenomeni alluvionali e' generalmente possibile quando essi siano legati ad eventi di piena che interessano le aste dei principali corsi d'acqua.
Per i corsi d'acqua secondari, quali quelli che sottendono bacini idrografici di dimensioni inferiori ai 400 Kmq, la prevedibilita' puo' al piu' avvenire in senso statistico e, comunque, la disponibilita' di misure idrometriche in tempo reale consente soltanto la validazione dei modelli previsionali ed il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi in atto.
Quando gli eventi di piena interessano corsi d'acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico secondario e, in particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, da fenomeni di sovralluvionamento che possono significativamente modificare l'evoluzione dell'evento e da piu' limitata densita' delle reti di monitoraggio, la previsione del fenomeno alluvionale e' difficoltosa e meno affidabile. Analogamente, allo stato attuale, non sono prevedibili con sufficiente accuratezza ai fini dell'allertamento, gli eventi pluviometrici intensi di breve durata, che riguardano porzioni di territorio limitate a poche decine di chilometri quadrati e che risult