ORDINANZA N. 1676/FPC 30 MARZO 1989
Nuova disciplina del comitato per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, prestata dai gruppi associati di volontariato (G.U. n. 81 del 7 aprile 1989)
Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile :
visto il D.L. 12 novembre 1982 n. 829 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982 n. 938.
visto l'art. 11 del D.L. 26 maggio 1984 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984 n. 363
visto l'art.15 della legge 10 febbraio 1989, n.48 con il quale sono state, da ultimo prorogate le disposizioni di cui al precedente art.11 del D.L.26 maggio 1984 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984 n. 363.
visto l'ordinanza n. 234 /FPC/ZA del 5 giugno 1984 con la quale è stato costituito un comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestato dai gruppi associati di volontariato, successivamente integrata dalle ordinanze n. 402/FPC/ZA dell'8 novembre 1984, pubblicata nella G.U. n. 315 del 15 novembre 1984, n. 421/FPC/ZA del 17 novembre 1984 pubblicata nella G.U. n. 325 del 26 novembre 1984 e n. 648/FPC/ZA del 20 dicembre 1985 pubblicata nella G.U. n.2 del 3 gennaio 1986. visto l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984 pubblicata nella G.U. n. 290 del 20 ottobre 1984 con la quale si dispongono le norme di attuazione del cennato articolo 11 in materia di volontariato.
Considerato che da più parti è emersa l'esigenza di meglio definire il ruolo e le funzioni del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato, già costituito dalla succitata ordinanza n. 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984;
Attesa la necessità e l'urgenza, anche alla luce delle esperienze acquisite negli anni di affidare al predetto comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato, oltre alle funzioni consultive, il compito del collegamento con le associazioni e gli enti di volontariato di protezione civile, con l'obbiettivo primario di migliorare nelle more di una disciplina organica sul volontariato di protezione civile, il rapporto con tali associazioni e meglio coordinare il concorso di volontari nell'attività di assistenza e pronto soccorso alle popolazioni colpite da gravi calamità.
Ritenuto altresì anche alla luce delle conclusioni alle quali si è pervenuti nell'incontro con il volontariato di protezione civile tenutosi a Firenze nei giorni 12 e 13 dicembre 1988 che sia improcastinabile porre in essere una disciplina che permetta al predetto comitato di divenire punto di riferimento delle istanze e delle esigenze dei gruppi associati di volontariato operanti nel settore della protezione civile anche al fine di assicurare un raccordo tra le varie iniziative sul territorio. Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:
Dispone:
Art.1
Il comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato assume la denominazione di comitato di volontariato di protezione civile. Il comitato assicura il coordinamento tra i gruppi , le associazioni, gli enti e gli organismi di volontariato di protezione civile e svolge attività propositiva, promozionale, nonché di raccondanza, tra le varie iniziative, nel campo della previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di catastrofi e calamità naturali. Il comitato svolge altresì attività di consulenza nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione Civile. Nell'ambito dell'attività di consulenza il comitato assiste il Ministro : in tutte le questioni concernenti l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi dalle associazioni, dagli enti e dagli organismi di volontariato. Nei problemi relativi al concorso dei volontari nell'attività di assistenza e pronto soccorso alle popolazioni colpite da gravi calamità Nella cooperazione internazionale nel settore della protezione civile.
Art.2
Il comitato di volontariato di protezione civile è composto dagli esponenti dei gruppi, delle associazioni, degli enti e degli organismi di volontariato rappresentativi sia a livello nazionale che locale, di ciascun settore di intervento connesso ad attività di protezione civile. I componenti il comitato sono nominati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile. I componenti esponenti di organizzazione di volontariato sono nominati a seguito di designazione da parte della organizzazione stessa.
Art. 3
Il comitato di volontariato di protezione civile elegge tra i propri componenti a maggioranza semplice dei presenti il presidente e due vice presidenti. Il presidente e i vice presidenti durano in
carica tre anni. Il comitato si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile in assemblea plenaria o in commissioni di lavoro almeno con cadenza bimestrale ed ogni qual volta il Ministro per il coordinamento della protezione civile riterrà utile una sua convocazione. Il comitato e le sue commissioni di lavoro sono convocate a cura del presidente. La convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo e con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 4
Allo scopo di assicurare in modo più ampio e stabile il raccordo con la struttura del Dipartimento, il comitato di volontariato si avvale, per l'espletamento delle attività ad esso attribuite della collaborazione di funzionari dell'ufficio volontariato del Dipartimento della protezione civile.
Art.5
Ai componenti il comitato ed ai funzionari dell'ufficio volontariato con compiti di segretario, nonché agli esperti di cui al precedente art.2 compete il gettone di presenza la cui misura sarà fissata con apposito provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le giornate di effettiva partecipazione alle sedute del comitato qualora i componenti non residenti nel luogo ove si tengono le adunanze, compete il rimborso delle spese documentate.
Art. 6
L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza valutato per l'anno 1989 in lire 50.000.000 è posto a carico del fondo per la protezione civile.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
Roma 30 marzo 1989